A.S.D. MATTALIA HORSEMANSHIP 28/08/2018
STATUTO
Articolo 1 -
Denominazione e sede
L'Associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 del Codice Civile
denominata "MATTALIA HORSEMANSHIP Associazione Sportiva Dilettantistica",
senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola), nè di interruzione siglabile,
laddove consentito, "Mattalia Horsemanship a.s.d." ha sede nel comune di Castellino Tanaro (CN),
all'indirizzo risultante dalle comunicazioni presentate ai competenti uffici come
previsto dalla legge di volta in volta vigente, ed è retta dalle norme del presente Statuto.
Ai soli fini dell'attribuzione e/o aggiornamento del codice fiscale e dall'espletamento
degli adempimenti amministrativi, l'indirizzo è il seguente:
Frazione Santa Lucia n. 1 - 12060 Castellino Tanaro (CN).
Articolo 2 -
Scopo
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L’Associazione ha, per finalità istitutive, quelle sviluppare, propagandare,
praticare ed organizzare attività sportive dilettantistiche in generale e la
ddisciplina equestre in particolare, intesa come
mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di
ogni forma di attività agonistica, dilettantistica ricreativa o di ogni altro
tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica
della citata disciplina, la rappresentanza dell’attività equestre in ogni
disciplina della monta inglese, di quella americana e dell’alta scuola,
in tutte le forme riconosciute e previste dal Coni;
in tutte le sedi a carattere nazionale ed internazionale e di tutte le attività di
promozione sociale e del tempo libero, dell’equitazione ricreativa per
disabili, della mascalcia e del pareggio del cavallo scalzo, degli attacchi,
della tecnica di selleria e di imbastamento, delle
procedure di caricamento van o trailer e trasporto in sicurezza, delle nozioni
elementari di pronto soccorso umano ed equino, della legislazione inerente il
cavallo. Ciò si realizza anche attraverso la promozione, la diffusione e
l’esercizio di attività di promozione sociale in genere, del tempo libero,
ricreative, culturali, sportive al fine di migliorare la qualità di vita dei
propri associati. A tal fine l’Associazione potrà mettere in atto, nei
confronti dei propri associati e/o tesserati, tutti quei servizi complementari
che comportino l’organizzazione e la promozione di corsi, stages,
stage, clinic, seminari e convegni, l’organizzazione e la promozione di viaggi e
soggiorni turistici legati all’attività equestre, l’istituzione di gare e
manifestazioni di natura sportiva, ricreativa e culturale,
comprese le prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni e/o ricovero degli animali
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tutti i servizi
sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di quote
integrative specifiche in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla
quale hanno diritto.
3. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a strutture sportive di vario
genere.
4. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica
sportiva della disciplina sopra indicata; a tal fine può impartire lezioni di
equitazione ai propri soci tesserati, curare la selezione e l’addestramento dei
cavalli, promuovere ed incoraggiare studi e ricerche dirette al miglioramento
delle tecniche allevatoriali e di addestramento.
5. Preparare ed aggiornare il personale specialistico necessario ad organizzare
corsi di qualifica inerenti la formazione di operatori nel settore
dell’equitazione etologica, di operatori/gestori di centri agrituristici, di
assistenti ed operatori del settore equitazione ricreativa per disabili, di
educatori sportivi per bambini, operatori equituristici,
operatori della mascalcia e del pareggio del cavallo scalzo, degli attacchi,
della tecnica di selleria e di imbastamento, delle
procedure di trasporto in sicurezza, delle nozioni elementari di pronto
soccorso umano ed equino, della legislazione inerente il cavallo. Inoltre
l’associazione può partecipare, sia a titolo gratuito che ricevendone compenso,
a manifestazioni e spettacoli organizzati da altri soggetti sia pubblici che
privati.
6. Creare settori, anche col supporto di cani, gatti e piccoli animali, al fine di
contribuire al benessere dei soggetti socialmente deboli attraverso interventi
in sede o presso i circoli affiliati o presso la struttura richiedente il
servizio (centri residenziali, case di cura, ricoveri, ecc.).
7. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare,
concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive, con
particolare riferimento all’equitazione.
8. Tutelare e rappresentare gli interessi delle discipline equestri e quanto ad
esse connesso presso tutti gli Organi Istituzionali e gli altri Enti, nonché
attivare rapporti e sottoscrivere convezioni con Enti Pubblici per gestire
impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare
per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
9. Allestire e gestire punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed
eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative,
riservando le somministrazioni ai propri soci.
10. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo
del tempo libero dei soci.
11. L'Associazione ha facoltà, in via marginale e senza scopi di lucro, di
promuovere e gestire attività commerciali strutturalmente funzionali e connesse
agli scopi sociali, nonché svolgere attività di gestione, conduzione di
iniziative e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive: in tal caso
dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
12. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti di natura finanziaria, mobiliare
ed immobiliare che riterrà utile per il conseguimento degli scopi associativi.
13. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle
cariche associative.
14. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione o
Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei
predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e
disciplinare attinenti all'attività sportiva.
15. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli
statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella
parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
16. L'ordinamento associativo è ispirato al principio di democrazia ed a quello
della partecipazione alle attività da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza
e di pari opportunità, espressamente per quanto concerne l'accesso alle cariche sociali elettive.
17. L'Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti
tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 -
Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo
con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 -
Domanda di ammissione
1. L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati, di seguito
anche "soci". Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le
persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile
condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile
condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva
in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di
astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione
pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'ente di Promozione
Sportiva o delle federazione d'apparteneza.
Si esclude espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere
una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione, il socio godrà in attesa della prima
riunione dei consiglio direttivo che delibererà l’accettazione dei nuovi
associati di tutti i diritti connessi al suo status. Potrà altresì essere
sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere
motivato e contro la cui decisione NON è ammesso appello all’assemblea
generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore
che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
5. Ai fini di semplificare la gestione amministrativa della sopracitata procedura
il consiglio direttivo può indicare soggetti terzi a, in nome e per conto dell'associazione,
reperire la documentazione dei soci e riscuotere le relative quote associative
e/o quote integrative.
Articolo 5 -
Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche
sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di
cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal
consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite
nell'apposito regolamento.
4. Gli obblighi ed i diritti dei soci sono strettamente personali e non possono
essere ceduti o trasferiti, per qualsiasi titolo o motivo. Parimenti è
prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.
Articolo 6 -
Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi oltre il termine stabilito dal consiglio direttivo
per il versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio
direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal
consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso
di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si
procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 -
Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8 -
Funzionamento dell’assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando
è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti
gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta
lo ritenga necessario. Essa inoltre deve essere convocata entro otto giorni
dal ricevimento della richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del
consiglio direttivo o di almeno la metà più uno degli associati in regola con il
versamento delle quote associative; nella richiesta di convocazione, i
richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le
eventuali proposte che essi intendono presentare.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o,
comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli
associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di
sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute
all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella
assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche
sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori,
i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea
sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e
l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente
della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 -
Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e
non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto
di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà
l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è
ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della
stessa.
Articolo 10
- Assemblea ordinaria
1.L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo entro
otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante comunicazione
agli associati redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e spedita
con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e la posta elettronica.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e l’elenco
delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal
presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame
del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali,
per la nomina degli organi direttivi con votazione disgiunta del presidente
e del restante consiglio dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti
alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza
dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame
ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11
- Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando
sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse 24 ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che
l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il
numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai
sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i 3/4 degli associati.
4. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta
da un altro socio purchè entrambi in regola con il pagamento di ogni somma
comunque dovuta all'Associazione. Nessun socio può ricevere più di una delega.
Articolo 12
- Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo entro
otto giorni prima dell’adunanza del giorno fissato per l'adunanza
mediante comunicazione agli assoicati redatta su qualsiasi supporto (cartaceo
o magnetico) e spedita con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il
telefax e la posta elettronica.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno,
il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora
la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la
gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di
liquidazione.
Articolo 13
- Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette
componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti,
compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel
proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di
tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla
Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative
che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità
previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della
Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o
di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a
squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un
anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
6. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o
disciplina associata se riconosiute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Articolo 14
- Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a
mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i
rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del
primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto,
a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite
dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che
abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti
fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare
i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a
svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla
prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora
per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei
suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà
essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la
nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e
limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione
ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo
decaduto.
Articolo 15
- Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri,
senza formalità.
Articolo 16
- Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) stabilire la quota associativa;
b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una
volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di
cui all’art. 8, comma 2;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero
rendere necessari;
g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea dei soci.
Articolo 17
- Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel
rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18
- Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato.
Articolo 19
- Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio
direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come
tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta
dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi
previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo 20 -
Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che
consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo
deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria
dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del
giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 21
- Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/gennaio e terminano
il 31/dicembre dell’anno successivo.
2. La durata dell'anno sociale può variare se diversa da quella dell'Ente
sportivo di apparteneza, adeguandosi alla stessa.
Articolo 22
- Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da
lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’associazione.
Articolo 23
- Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei
luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Articolo 24
- Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Articolo 25
- Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei
soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la
presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con
l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei
soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure
la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4
dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in
merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra
associazione che persegua finalità sportive, e comunque per finalità
di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicemnre 1996 n.662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26
- Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva a
cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.